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Disservizi Telefonici: cosa c’è da sapere

In caso di disservizi legati alla somministrazione di utenza telefonica per uso privato o business è possibile richiedere all’operatore telefonico di riferimento, a seconda della tipologia di disservizio patita dall’utente, lo storno parziale o totale degli importi fatturati durante il periodo del disservizio, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi dell’operatore telefonico o dalla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS, All. A.

Tipologie di disservizio

Nonostante non sia possibile procedere ad una catalogazione esaustiva di tutte le tipologie di disservizi telefonici rinvenibili dall’utente, si procede, di seguito, ad un’elencazione dei disservizi che si verificano più frequentemente:

Al di là del tipo di disservizio subito e degli eventuali indennizzi corrisposti sulla scorta della Carta dei Servizi dell’operatore telefonico o della Delibera AGCOM n. 347/18/CONS, All. A., è sempre possibile all’utente richiedere l’eventuale risarcimento dei danni diretti e indiretti connessi al disservizio, qualora siano adeguatamente dimostrati e quantificati.
Infine, deve precisarsi che l’indicazione dei requisiti affinché si possa verificare un’ipotesi specifica di disservizio (ad esempio: ritardo nell’attivazione, mancata portabilità, etc.) è da ricercarsi nella Carta dei Servizi del rispettivo operatore telefonico di riferimento.

Come posso ottenere tutela dopo aver subito un disservizio telefonico?

Il primo mezzo di tutela approntato per far fronte del disservizio telefonico subito è sicuramente quello del reclamo scritto, inoltrato all’operatore telefonico anche per il tramite dell’Associazione dei Consumatori.
A seguito del reclamo scritto, qualora l’operatore telefonico fornisca riscontro negativo o non risponda affatto al reclamo, sarà possibile all’utente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.re.com (Comitato Regionale per le Comunicazioni) di riferimento, in base all’indirizzo di residenza dell’utente interessato.

Il tentativo di conciliazione, oltre ad essere obbligatorio (quale condizione di procedibilità) prima di esperire l’azione giudiziale, rappresenta la sede del primo incontro vero e proprio tra l’Associazione consumatori, che rappresenta l’utente, e il delegato dell’operatore telefonico, ove è possibile avere un confronto diretto sulle problematiche lamentate dal consumatore e sui rimedi proposti dalla compagnia telefonica.
Qualora in sede di conciliazione non si riesca a trovare un accordo tra le parti, l’utente ha due possibilità: